Mettiamo il sigillo all’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore edizione 1999
Il 2018 è l’ultimo di anno di esame di Stato di fine scuola secondaria di secondo grado sostenuto con le modalità introdotte dalle leggi n. 425 del 1997 e n. 1 del 2007 e dal DPR 323 del 1998: voto finale in centesimi; un credito, fino a 25 punti, attribuito dal consiglio di classe come effetto della carriera degli ultimi tre anni; tre prove scritte, per un massimo di 45 punti; un colloquio orale valutabile al massimo 30 punti. La terza prova scritta pluridisciplinare e il colloquio su tutte le materie di competenza dei sei commissari esaminatori hanno costituito l’elemento di novità forte di questo modello di esame rispetto a quello dell’esame di maturità in vigore dal 1969. Questo, infatti, prevedeva solo due scritti e un colloquio su due materie, una scelta dal candidato e una dalla commissione.
Il decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che a partire dall’anno scolastico 2018-2019, l’esame conclusivo del ciclo superiore sia innovato in maniera significativa: si elimina la terza prova scritta, si dà maggior peso al curriculum (massimo 40 punti distribuiti in 12+13+15 per i singoli anni degli ultimi tre anni di corso), aumenta il peso della prima e della seconda prova scritta (20 punti a disposizione per ciascuna di esse), si riduce l’incidenza percentuale del colloquio sul voto finale (massimo 20 punti); una prova Invalsi su Italiano, Matematica e Inglese costituisce condizione preliminare per l’ammissione all’esame.
Un confronto attento, anche se rapido, fra i tre tipi di esame, che per semplicità indicheremo rispettivamente con 1969, 1999, 2019, al di là delle differenze strutturali, permette di analizzare come si sia evoluto il concetto di valutazione, consapevolmente da parte del legislatore forse meno consapevolmente da parte dei docenti, per i quali la formazione in docimologia, universitaria o in servizio, è sempre stata trascurata o sottovalutata.
La legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha il suo “cuore” nell’articolo 8, che detta le norme sulle modalità di attribuzione del voto finale:
A conclusione dell’esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione…
Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10.
Si parla in modo vago di risultanze tratte dall’esito dell’esame, l’elemento centrale di tutta la valutazione è il giudizio, la valutazione oggettiva è completamente assente.
Nella legge che istituisce l’esame 1999 l’articolo 1 crea subito un contesto profondamente diverso:
Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi…
E successivamente, per esempio (art. 4, comma 3):
la prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana…nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato…
Sparisce il giudizio, oggi ancora tanto caro a molti, ed entra a pieno titolo nel panorama ufficiale la valutazione oggettiva, il cui fondamento è il confronto fra la preparazione del candidato e degli obiettivi prefissati. Uno strumento indispensabile per arrivare a una valutazione oggettiva è la griglia, (comunque mai citata espressamente nella legge): una tabella che per tutti gli studenti analizza quantitativamente gli stessi parametri.
Un esempio di griglia utilizzata da una commissione per valutare il colloquio nell’esame 1999 è il seguente:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO ESAME DI STATO
CANDIDATO: …………………….
B = Basso; M= Medio; A=Alto. PA= Punteggio attribuito.
Ad ogni descrittore vengono attribuiti i punti corrispondenti al livello. La somma dei punti equivale al punteggio totale della prova di colloquio.
INDICATORI | DESCRITTORI | B | M | M /A | A | PA |
competenze linguistiche | morfosintassi e lessico | 1 ÷ 3 | 4 | 5 | 6 | |
chiarezza/ efficacia argomentativa ed espositiva |
1 ÷ 3 |
4-5 |
6 |
7 |
||
conoscenze generali e specifiche | padronanza, correttezza e pertinenza dei contenuti |
1 ÷ 3 |
4-5 |
6 |
7 |
|
capacità elaborative,
logico-critiche
|
raccordi pluridisciplinari
|
1 ÷ 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
originalità nelle interazioni dialogiche e nella
presentazione e discussione dell’argomento scelto
|
1-4 |
VALUTAZIONE ………./30
Con l’esame 2019 si fanno grandi passi in quel percorso iniziato nel 1999 verso la valutazione oggettiva, e la terminologia più tecnica ad essa relativa, entrano pienamente nei vari articoli della legge Istitutiva.
Premesso che già la diversa distribuzione fra punteggi degli scritti e del colloquio è un chiaro tentativo di ridurre l’incidenza delle prove meno oggettive, si trova (finalmente):
L’esame di Stato …verifica i livelli di apprendimento in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studio (art. 12 comma 1)
La seconda prova [a carattere nazionale] in forma scritta grafica o scrittografica, pratica…ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo… (art. 17 comma 4)
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con decreto del Ministro dell’istruzione…sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi…Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.
Ampio spazio (Art. 20) è riservato alle norme per l’esame per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici apprendimento.
Un commento
L’esame 1999 ha realizzato un buon modello di accertamento finale: ha portato alla verifica delle competenze in quasi tutte le materie dell’ultimo anno di corso, aumentando l’attendibilità e la “serietà” della versione 1969; ha fatto fare passi importanti verso una cultura della valutazione oggettiva rendendo più moderna l’dea del tema tradizionale nella prima prova scritta, introducendo le prove oggettive o semistrutturate nella terza prova e obbligando, sostanzialmente, le commissioni a fornirsi di schemi quantitativi, con la declinazione esplicita di indicatori e descrittori.
Oggi alcune criticità dell’esame di Stato appaiono evidenti: vi è troppa autonomia delle singole commissioni nel fissare i criteri di valutazione, con una conseguente inaccettabile disomogeneità degli esiti finali legata alla casualità della composizione delle commissioni; il “bonus” dei cinque punti ha delle condizioni troppo rigide di utilizzo e serve solo a far aumentare la votazioni alte, quando invece in molti casi di prove d’esame vicine alla sufficienza si è “costretti” dal buon senso ad allargare le maglie del giudizio sul colloquio, con buona pace della valutazione oggettiva (quale commissione boccerebbe un candidato arrivato a 59 o 58?). Vi è poi un problema di sistema, indipendente dal tipo di esame: la formazione specifica di presidenti e commissari dovrebbe essere curata durante l’anno scolastico sia sulla parte normativa sia su quella docimologica.
Il nuovo esame 2019, come si diceva, promette progressi significativi verso una maggiore oggettività, dovrebbe avere una incidenza notevole della componente alternanza scuola lavoro e, grazie anche a questo, dà ancora più peso percentuale al punteggio a disposizione della scuola rispetto a quello a disposizione della commissione. Sembra poi ci sia un timido tentativo di introdurre una sorta di albo dei presidenti di commissione. Vedremo.
Sebastiano Nicosia